STATUTO
Articolo 1) È costituita a tempo indeterminato l’Associazione Culturale “Il Pensiero Storico”; essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.
Articolo 2) L’Associazione “Il Pensiero Storico” è apartitica e aconfessionale, non persegue finalità di lucro e si prefigge di promuovere la cultura, in particolare il progresso degli studi di storia delle idee in ambito accademico, nazionale e internazionale, con particolare riguardo alla conoscenza storica, politologica, filosofica, artistica e letteraria, aspirando ad avviare un confronto in seno alla comunità scientifica, tanto sul binario di approfondimenti teorici quanto sullo sguardo alla realtà sociale e politica nella sua attualità.
Articolo 3) L’Associazione, per il raggiungimento dei propri fini, intende promuovere varie attività, in particolare:
- Attività editoriale e di produzione multimediale, anche tramite la gestione di siti internet, relativamente agli scopi istituzionali, anche come mezzo di sovvenzionamento delle attività associative;
- Realizzazione e gestione di una casa editrice per la produzione e pubblicazione di libri e di altro materiale cartaceo e audio-visivo aventi scopo didattico e culturale;
- Pubblicazione della rivista scientifica “Il Pensiero Storico. Rivista internazionale di storia delle idee”, che raccoglie contributi originali, ricerche e documenti;
- Attività culturali, convegni, conferenze, mostre, ricerche, corsi di formazione e seminari di studio, anche a carattere didattico, per il raggiungimento e la diffusione degli scopi istituzionali; progettazione e organizzazione di eventi anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e/o privati;
Per l’attuazione dei propri scopi, l’Associazione potrà avvalersi di esperti, da individuare all’interno dei propri soci o anche esterni all’Associazione.
Articolo 4) Possono essere soci tutti gli studiosi, di qualunque area tematica e disciplinare, che si riconoscono nelle finalità dell’Associazione. Le domande di associazione devono essere corredate dall’invio di un curriculum. Su di esse il Consiglio Direttivo delibera nel termine di tre mesi, dandone comunicazione ai soci. I soci possono recedere in qualsiasi momento dall’Associazione.
Articolo 5) L’eventuale quota di iscrizione è stabilita da apposita delibera del consiglio direttivo; il consiglio direttivo di anno in anno stabilisce e stabilirà l’importo della quota associativa nonché, eventualmente, la modalità di erogazione della medesima.
Articolo 6) I soci si distinguono in:
– Soci fondatori, ovvero coloro che hanno partecipato all’atto costitutivo;
– Soci ordinari, ovvero persone, enti o istituzioni che si impegnano a versare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;
– Soci onorari, ovvero persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera significativa, alla costituzione e/o allo sviluppo dell’Associazione.
Articolo 7) Tutti i soci hanno diritto:
– a partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione;
– a partecipare all’Assemblea con diritto di voto;
– ad accedere alle cariche associative;
– a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione della Associazione con possibilità di ottenerne copia via e-mail;
– ad altre forme di agevolazione che saranno di volta in volta stabilite dal Consiglio Direttivo.
Articolo 8) Tutti i soci sono tenuti:
– a osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
– a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’Associazione e a non attuare iniziative in contrasto con le aspirazioni che ne animano l’attività;
– a versare la quota associativa annuale, se non espressamente esentati.
Articolo 9) I soci cessano di appartenere all’Associazione, oppure sono estromessi, nei seguenti casi:
– dimissioni volontarie;
– quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi decisionali;
– quando commetteno azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori l’Associazione o che, con la loro condotta, costituiscono ostacolo al buon andamento del sodalizio;
– quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione;
– quando, pur non arrecando danni morali o materiali all’Associazione o pur non ponendo in essere azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori l’Associazione, tengano, anche al di fuori dell’Associazione medesima, condotte incompatibili con i fini e l’indirizzo dell’associazione stessa.
Articolo 10) Il patrimonio economico dell’Associazione è costituito dagli introiti derivanti dallo svolgimento delle attività editoriali e culturali, dalle donazioni, dalle erogazioni liberali, dalle quote di associazione e contributi di enti pubblici e privati. L’Associazione, ai fini fiscali, deve considerarsi ente non commerciale, secondo quanto disposto dal comma 4, art. 87, D.pr 22 dicembre 1986, n. 917.
Articolo 11) All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte di legge (come previsto dal comma 8 lettera a- art.148 del TUIR).
Articolo 12) Le somme versate per le quote annuali non sono rimborsabili in nessun caso. Il non pagamento della quota associativa senza giustificato motivo comporta la decadenza dalla qualifica di socio.
Articolo 13) Il rendiconto economico comprende l’esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all’assemblea entro il 30 aprile dell’anno successivo.
Il rendiconto economico deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in modo corretto e veritiero, la situazione patrimoniale ed economico/finanziaria dell’Associazione (come previsto dal comma 8 lettera d- art.148 del TUIR).
Articolo 14) Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell’Associazione stessa per i suoi scopi istituzionali e/o per il pagamento di beni e/o servizi.
Articolo 15) L’Associazione potrà, in via accessoria, ausiliaria, secondaria, strumentale, in ogni caso marginale, svolgere attività commerciale per il raggiungimento degli scopi sociali. L’eventuale ricavato non potrà essere ripartito fra i soci e dovrà essere reinvestito nell’Associazione per realizzare le attività stabilite nel presente Statuto o accantonato come riserva per poi essere reinvestito nelle medesime attività.
Articolo 16) L’Assemblea è composta da tutti i soci (fondatori, ordinari, onorari), ognuno dei quali ha diritto a un voto. Essa è l’organo sovrano dell’Associazione, atto ad assicurare una sua corretta gestione. Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti. Le votazioni possono avvenire tramite modalità concordate tra i soci.
Articolo 17) Le Assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie.
L’Assemblea ordinaria si riunisce su convocazione del Presidente, almeno una volta all’anno, per l’approvazione del bilancio. I suoi compiti sono:
– approva le linee generali del programma di attività per l’anno finanziario;
– elegge il Consiglio Direttivo;
– procede alla nomina delle cariche;
– approva il rendiconto economico/finanziario consuntivo e l’eventuale preventivo;
– approva gli stanziamenti per iniziative previste dal presente statuto;
La convocazione dell’Assemblea ordinaria avverrà minimo 8 giorni prima mediante comunicazione agli associati (come previsto dal comma 8 lettera e- art.148 del TUIR). L’Assemblea deve essere convocata obbligatoriamente almeno una volta all’anno, entro il 30 aprile di ciascun anno, per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario, per la discussione sull’attività svolta e per la programmazione delle attività future.
Spetta all’Assemblea deliberare in merito all’eventuale modifica dello Statuto e dei regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
Articolo 18) L’Assemblea straordinaria è convocata:
– tutte le volte il Consiglio lo reputi necessario;
– ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno metà dei soci.
L’Assemblea dovrà avere luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.
Articolo 19) L’Assemblea deve essere convocata mediante avviso scritto contenente l’ordine del giorno, la data, l’ora e l’indirizzo, se diverso da quello della sede legale, da rendere conoscibile mediante almeno uno dei seguenti mezzi: avviso pubblico sul sito web dell’Associazione; lettera raccomandata (o PEC); e-mail; qualsiasi altro mezzo informativo di cui dispone l’Associazione.
È riconosciuto al Consiglio di cooptare altri membri. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate solo le spese inerenti all’espletamento dell’incarico. Il Consiglio Direttivo rimane in carica cinque anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
Articolo 20) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri, eletti dai soci fondatori al momento della costituzione, o dall’Assemblea dei soci che, nel proprio ambito, nomina il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario e fissa le mansioni eventuali degli altri consiglieri in ordine all’attività svolta dall’Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali.
Nel caso in cui uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell’Associazione, dovrà essere retribuito solo per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell’attività di consigliere svolta.
Articolo 21) Sono compiti del Consiglio Direttivo:
– redigere i programmi di attività culturali previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’assemblea dei soci;
– proporre ed elaborare progetti e programmi da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
– curare la gestione economica dell’Associazione provvedendo alla riscossione delle quote e dei contributi, nonché al pagamento delle obbligazioni contratte ed alla riscossione dei crediti;
– redigere il rendiconto economico/finanziario da sottoporre all’Assemblea dei soci;
– convocare l’Assemblea stessa, stabilendone l’ordine del giorno;
– redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività;
– adottare, qualora si dovessero rendere necessari, i provvedimenti di radiazione verso i soci;
– deliberare sulle ammissioni o meno dei nuovi soci, qualora si verifichi tale necessità.
Articolo 22) Il Presidente è eletto dall’Assemblea dei soci e dura in carica cinque anni. Il Presidente presiede l’assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo;
- ha la legale rappresentanza dell’Associazione;
- rappresenta in giudizio l’Associazione;
- stipula i contratti e firma la corrispondenza dispositiva che impegni comunque l’Associazione;
- nomina tra i membri del Consiglio Direttivo un Vice Presidente.
Articolo 23) Lo scioglimento dell’Associazione potrà essere deliberato all’unanimità dal Consiglio Direttivo. In tal caso sarà nominato un liquidatore. In caso di scioglimento dell’Associazione, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni saranno devoluti per finalità di utilità generale o ad altre Associazioni con finalità analoghe.
Articolo 24) Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano, alle leggi speciali sulle associazioni.
Per l’iscrizione, inviare una e-mail a:
info@ilpensierostorico.com